La legge n. 168 in data 1 agosto 2002, di conversione del decreto legge n.121 del 20 giugno 2002, detta “disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale” ed in particolare l’art. 2 attribuisce al Prefetto la competenza alla individuazione delle strade, ovvero di singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, sulle quali è possibile impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per le finalità indicate nel comma 1 dell’art.4, quando non sia possibile procedere al fermo del veicolo per diversi fattori, tutti riconducibili alla necessità del mantenimento di condizioni di sicurezza;
Orbene, cosa succede nell’ipotesi in cui mi venga notificata una sanzione per eccesso di velocità tramite autovelox, non immediatamente contestata, relativa ad un tratto di strada diverso dalle autostrade e strade extraurbane principali ed il relativo verbale non contenga la indicazione del decreto prefettizio di cui alla citata legge?
La citata legge, disciplina l’attività di controllo, anche remoto, del traffico, finalizzata all’accertamento degli illeciti di cui all’art.142 e148 C.d.S., legittimando la contestazione differita delle violazioni rilevate con dispositivi ed i mezzi tecnici in argomento solo quando, sulla base di una valutazione preventiva del Prefetto, il tratto di strada sul quale i dispositivi possono essere collocati, manifesta un alto tasso di incidentalità ed ha una conformazione plano altimetrica, per la quale appare impossibile o particolarmente difficoltosa l’applicazione degli ordinari moduli operativi che prevedono il fermo del veicolo del trasgressore e l’immediata contestazione della violazione accertata.
Diamo uno sguardo ad una interessante sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
dott.ssa avv. Giovanna Cannizzaro, ha pronunciato la seguente
RICORRENTE
Contro
COMUNE DI RIBERA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato, giusta delega agli atti dall’Ispettore di P.M. Caruana Emanuele,
RESISTENTE
Conclusioni del ricorrente:”insiste nell’accoglimento del ricorso sulla base dell’art. 4 Legge 1°/8/2002 n. 168 che richiama l’art. 2 del C.d.S. in quanto la strada interessata al rilevamento della velocità rientra tra quelle per le quali necessita l’autorizzazione del Prefetto. L’avv. Tornambè ribadisce così come in ricorso la violazione dell’art. 8 legge 675/96. L’avv. Tornambè chiede che la causa venga posta in decisione”.
Conclusioni del Comune di Ribera: “ insiste su quanto già dedotto in precedenza e ribadisce che non è necessaria alcuna autorizzazione Prefettizia stante il modulo della P.M. così detto ordinario previsto dalla circolare n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 03.10.2002 del ministero dell’Interno all’art. 1 ultimo comma. L’Ispettore Caruana si associa alla richiesta di controparte e cioè di porre la causa in decisione” .
Oggetto: Opposizione ex art. 22 legge 689/81.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20/06/2003 C. M. proponeva ricorso avverso l’accertamento di violazione n.610/2003-544/V del’16.05.2003 redatto in data 19.05.2003 dalla Polizia Municipale di Ribera e notificato alla ricorrente in data 11.06.2003, avente ad oggetto la violazione dell’art. 142 comma 8 del C.d.S. poiché “teneva una velocità di Km/h 119 superando di km/h 23 il limite stabilito in Km/ 90. Velocità rilevata con apparecchiatura Traffipax Speedophot-omologa M.LL.PP. n. 1969 del 06.08.1993 matricola 504-001/0807 del 99……”.
Il ricorrente chiedeva la sospensione dell’esecuzione del provvedimento nonché la sua dichiarazione di nullità ed inefficacia perché, a suo dire, non contestata nell’immediatezza del fatto contrastando con quanto disposto dal C.d.S e da enunciati giurisprudenziali che il ricorrente riportava nel proprio ricorso.
Il ricorrente, altresì, chiedeva che venisse accertato presso il Comando dei Vigili Urbani del Comune Ribera se, alla luce dell’art. 4 della L. n.168/2002, il tratto di strada interessato all’accertamento delle violazioni al C.d.S. fosse stato inserito tra quelle che rientrano nei parametri previsti dalla legge, necessitando che il Prefetto con decreto indicasse la pericolosità del tratto stradale oltre a dare l’autorizzazione di usare i rilevatori di velocità.
La Polizia Municipale presso il Comune di Ribera, conformemente al disposto di cui all’art. 23 co. 2° L.689/81, depositava, presso l’Ufficio di questo G.d.P., rapporto e relativi atti di accertamento in riferimento alla contestazione de quo, adducendo che la contestazione immediata non era stata possibile poiché la pattuglia era impegnata all’atto della violazione della ricorrente in analoga contestazione.
Il Comune di Ribera si costituiva a mezzo dell’Ispettore di Polizia Municipale presso il Comune di Ribera, Emanuele Caruana, giusta delega agli atti di causa in data 16.09.2003.
Il G.d.P. con decreto fissava l’udienza del 15.11.2003 ed, apparentemente, non sussistendo gravi motivi, non sospendeva l’esecuzione del provvedimento opposto.
All’udienza del 15.11.2003 i procuratori delle parti concludevano come in epigrafe riportato.
Il G.d.P. decideva la causa dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
Or dunque, alla luce di quanto detto dagli atti di causa è emerso che la SS 115 Km 139+400 in oggetto è strada extraurbana secondaria ai sensi dell’art. 2 lett. C e c.6 lett. C) C.d.S., pertanto, la difficoltà di operare una contestazione immediata della violazione trova una sua giustificazione solo alla luce dei parametri previsti tassativamente dalla legge n. 168/2002. Difatti le condizioni plano-altimetriche e di traffico, costituendo parametri tassativamente indicati dalla norma, impediscono che vengano presi in considerazione situazioni ambientali diverse o altre esigenze (cfr. nota del ministero dell’Interno n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 03.10.2002).
Nella fattispecie de qua la P.M. presso il Comune di Ribera ha inserito nel verbale di contestazione la seguente motivazione: “ la violazione non è stata immediatamente contestata perché la seconda pattuglia, situata a valle, era momentaneamente impegnata in analoga contestazione”.
Tale motivazione è completamente avulsa da quelli che sono i parametri indicati dalla legge citata.
Né, tuttavia, dalla fotografia prodotta in originale agli atti di causa, appare che le condizioni climatiche del giorno dell’avvenuta violazione o morfologiche o altimetriche della strada in questione né la composizione ed il volume del traffico siano conformi al dettato della legge e tali, dunque, da giustificare la mancata contestazione immediata.
Va rilevato che, sulla base della normativa in questione, il procedimento di individuazione dei tratti di strada in cui è possibile il controllo, finalizzato all’accertamento a distanza delle violazioni, è avviato in base a delle istanze presentate dagli organi di Polizia Stradale componenti per territorio, corredato dagli elementi valutativi e completati con il parere dell’ente proprietario o concessionario della strada.
In merito all’esistenza di tale istanza ed al relativo parere enunciato dalla normativa citata, nessuna prova è stata fornita dal Comune di Ribera né a cura della Prefettura di Agrigento è stato prodotto il decreto prefettizio, giusta Circolare del Ministero dell’Interno del 03.10.2002 n. 300, la cui acquisizione era stata ordinata ex art. 213 c.p.c. .
Con riferimento alla mancata contestazione immediata si rileva che la Corte Costituzionale con sent. 17 giugno 1996 n. 198 ha precisato come non possa tollerarsi che “l’inerzia o le disfunzioni organizzative della pubblica amministrazione” gravino “ direttamente sul diritto di difesa del cittadino” . Tale pronuncia induce a ricercare un’interpretazione corrispondente agli interessi costituzionalmente rilevanti, stabilendo l’obbligo di procedere ove possibile alla contestazione immediata. La stessa Cassazione ha ripetutamente stabilito che il parametro per valutare l’incidenza del vizio determinatosi è proprio la sussistenza o meno di un pregiudizio per il diritto di difesa dell’incolpato (cfr. Cass. 17 settembre 1992; Cass. 27 marzo 1996 n. 2767).
V’è da dire, altresì, che nella fattispecie de quo l’illecito è stato accertato in data 16.05.2003, il verbale redatto in data 19.05.2003 e notificato alla ricorrente l’11.06.2003 contribuendo ancora una volta a contravvenire, in tal modo, al principio giuridico della immediatezza della contestazione.
La doglianza addotta dal ricorrente in merito alla mancata contestazione immediata ed alla assenza del decreto Prefettizio costituisce motivo assorbente rispetto agli altri motivi.
Il ricorso, alla luce di quanto detto, può trovare accoglimento.
Le spese del presente giudizio ex art. 92 c.p.c. sono poste a carico del Comune di Ribera, onerandolo al pagamento di spese processuali oltre che di onorario di avvocato che si liquidano in € 150,00 oltre il 20% di IVA, il 2% di c.p.a. ed il 10% di spese forfetarie come per legge.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Ribera dott. avv. Giovanna Cannizzaro
Definitivamente pronunciando
Visti gli artt. 205 C.d.S.; 383 – 384 Reg. C.d.S.; art. 142 co 8 C.d.S.; 1° Agosto 2002 n. 168 nonché artt. 22 e 23 L. 689/81;
Accoglie il ricorso depositato in data 20.06.2003 da C. M. nata il 28.11.1973 a Favara (AG) opponente avverso il verbale di accertamento di violazione n. 610/2003-544/V redatto in data 16.5.2003 dalla Polizia Municipale presso il Comune di Ribera, che per l’effetto annulla.
In assenza di nota spese, d’ufficio, condanna il Comune di Ribera al pagamento delle spese processuali ed onorario di avvocato che liquida in € 150,00 oltre il 20% di IVA, il 2% di c.p.a. ed il 10% di spese forfetarie come per legge.
Ribera, lì 15.11.2003
Il Giudice di Pace Coordinatore
Dott. Avv. Giovanna Cannizzaro